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martedì 1 marzo 2011

CC Manfredonia: Controlli su porto d'armi, stupefacenti e mancata assicurazione

Nel corso dell’ ultimo fine settimana i militari della Compagnia Carabinieri di Manfredonia, in concomitanza con la ricorrenza del carnevale, nell’ ottica di un più incisivo incremento delle attività mirate alla prevenzione e repressione dei reati, effettuando servizi straordinari di controllo del territorio attuati anche con l’ausilio di pattuglie veloci di pronto intervento, conseguivano i seguenti risultati: 

Due persone residenti a Zapponeta venivano denunciate in stato di libertà per porto abusivo di armi, poichè trovate in possesso di coltelli di genere proibito, poi sequestrati.
Tali armi, cosiddette “armi bianche”, venivano trovate in seguito ad accurata perquisizione veicolare; non vi era alcuna fondata ragione che potesse giustificarne la detenzione.
Infatti la normativa attuale, nella fattispecie la legge 110 del 1975, ammette il porto di un coltello solo se tale porto è giustificabile dal contesto: per fare un esempio pratico, se ci si reca in un bosco a fare trekking in una zona particolarmente impervia con un coltello lungo 30 cm e si viene fermati dalle Forze dell'Ordine, si potrebbe addurre come giustificazione il fatto che quel coltello possa servire per tagliare i rami; se invece ci si trova allo stadio con un coltello di qualsivoglia marca o modello, si può anche essere passibili di arresto. 

A Manfredonia un ultraquarantenne sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari veniva sorpreso all’interno della propria abitazione in compagnia di persona non convivente: le prescrizioni inerenti a tale misura cautelare di carattere coercitivo vieterebbero, oltre al non allontanamento dalla propria abitazione, per cui si incorre nel delitto di evasione, anche l’ incontro con persone non conviventi, seppure parenti. 
Nel caso specifico il soggetto in questione veniva segnalato alla competente autorità giudiziaria affinchè questa, tenuto conto di tale violazione e del disposto di cui all’ art. 276 c.p.p., applichi altra misura cautelare peggiorativa che, nello specifico caso, è il carcere. 

Sempre a Manfredonia ben sette persone, dai venti ai quarantaquattro anni di età, dopo essere state perquisite sul posto, venivano segnalate alla Prefettura di Foggia per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, nel caso di specie hashish e marijuana. 
La normativa, il D.P.R. 309 del 1990, stabilisce che chiunque, per farne uso personale, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, non commette reato ma è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto di armi, del passaporto o documento equipollente (del permesso di soggiorno se si tratta di straniero); inoltre entro cinque giorni dalla segnalazione, il Prefetto convoca dinnazi a sé, o generalmente davanti a un suo delegato, la persona segnalata per accertare le ragioni della violazione e per la sottoposizione al programma terapeutico da effettuarsi a cura del Servizio pubblico per le tossicodipendenze.

Venivano infine sottoposte a sequestro amministrativo, per mancanza della copertura assicurativa, sei autovetture e sottoposti a fermo amministrativo tre motoveicoli per l’omesso uso del casco. La disposizione regolamentare del Codice della Strada prevede che, durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati e che, in caso di trasgressione, oltre alla sanzione pecuniaria, si procede al fermo amministrativo del mezzo per sessanta giorni o per novanta giorni nel caso in cui si commetta la medesima violazione per due volte nel biennio. 
Tra l’altro la Suprema Corte di Cassazione, con una sentenza del 2010, stabilisce che l’omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a sè stessa ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla fenomenologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale.

Carabinieri 
Comando di Manfredonia

1 commenti:

Anonimo ha detto...

volevo chiedere, come mai non si elevano sanzioni per quegli automobilisti che hanno installato le luci oxeno ai fari che acceccano gli altri automobilisti?

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