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mercoledì 2 febbraio 2011

Manfredonia: Delle Noci contro Prencipe su leadership dell'IDV, e incopatibilità giudiziaria

L’esito del provvedimento del Collegio Regionale di Garanzia dell’IdV pugliese, sulla questione di Manfredonia, era già stato deciso da giugno 2010 dall’attuale Coordinatore Provinciale di Foggia; Orazio Schiavone.
Orazio Schiavone, che dichiara di vantare grande influenza su Roma, doveva pagare un debito elettorale alle “new entry” dell’IdV di Manfredonia che, utilizzando lo strumento del “tesserificio”, spaccando e svendendo il partito, hanno potuto realizzare il tanto bramato progetto di: “Spazzare via (termine usato delle “new entry”) il Circolo Preistorico (così lo hanno definito) dell’Italia dei Valori di Manfredonia”.

Valutando la cronologia dei fatti non si può fare a meno di evidenziare gli atteggiamenti “pilateschi”, degli allora organi di garanzia, competenti per tale provvedimento. Non si è voluto pronunciare il Collegio Nazionale di Garanzia, l’unico deputato a decidere, a quell’epoca, visto che eravamo in fase congressuale. Non si è voluto pronunciare il Collegio Regionale pugliese di Garanzia perché uscente.
Si è atteso che si celebrasse il Congresso Regionale di settembre, per passare il caso al nuovo Collegio Regionale di Garanzia. Un disegno, scientemente e artatamente, messo in atto per raggiungere l’obiettivo bramato.

Non mi soffermo a sottolineare i criteri per le scelte dei candidati al Collegio di Garanzia. E’ però opportuno evidenziare che, al Congresso Regionale, per il Collegio di Garanzia, era candidabile chiunque, indipendentemente dai meriti, dalle competenze, dal periodo di appartenenza al partito, dalle battaglie condotte con e per il partito, dalle conoscenze delle realtà territoriali del partito e dalla attitudine all’imparzialità, oltre che all’autonomia degli stessi candidati.
Come in tutti i congressi si realizza una maggioranza e una minoranza. Il Collegio Regionale pugliese di Garanzia ha ottenuto così la maggioranza e diventa rappresentante della maggioranza del Congresso che lo ha eletto.
Il neo eletto “Collegio di Garanzia”, nonostante i “6” casi pendenti, si è sentito in dovere di impugnare come primo atto, stranamente, il caso Manfredonia. Dico stranamente perché, ancor prima di decidere, chi deve decidere e che cosa, Il neo “Collegio di Garanzia”, adotta a colpi di maggioranza, artatamente e scientemente, un regolamento che esclude il rappresentante della minoranza per il caso Manfredonia e sancisce la insindacabilità delle proprie decisioni, vietando di fatti il ricorso ad altri organi.
Guarda caso il rappresentante della minoranza è di Manfredonia.
Un eccezionale esempio di democrazia interna, di collegialità delle decisioni, di imparzialità e di autonomia.
Da questo momento in poi sgombrato il campo da possibili ostacoli e controversie, i signori Triglione (Presidente) e Saggese (relatore per il caso Manfredonia), hanno composto la “frittata” emettendo una sentenza preconfezionata altrove ed in altri tempi.

Non mi soffermo a descrivere il contenuto dei faldoni prodotti per il ricorso avviato dal Circolo Storico IdV di Manfredonia. Mi preme però sottolineare il “secondo quesito”, che il Circolo storico IdV di Manfredonia, ha posto all’attenzione del neo “Collegio di Garanzia”: Compatibilità con la situazione giudiziaria dell’attuale assessore IDV, Anna Rita Prencipe; rinviata a giudizio per ricettazione di reperti archeologici.
Quesito di esclusiva competenza degli organi di garanzia Regionali?
La risposta, trattata al “primo punto” per sgombrare il campo da possibili intoppi, è stata lapidaria:
a) “L’eccezione relativa alla situazione giudiziaria dell’assessore Prencipe Annarita è “irricevibile”. Si rileva, infatti, che nel ricorso esaminato l’esposizione inerente il punto in esame risulta assolutamente generica ed indefinita in quanto priva di qualsiasi riferimento certo a documenti o circostanze probanti lo stesso, al contrario di quanto, peraltro, espressamente prescritto anche dall’art. 2 del Regolamento del Collegio Regionale di Garanzia.”
Dalla risposta sembra di capire che avremmo dovuto inviare al neo “Collegio di Garanzia” gli atti depositati presso il tribunale, per fornire “riferimenti certi a documenti o circostanze probanti”?. Quindi per fare ricorso, su una fattispecie, bisogna avviare investigazioni o fotocopie documentali depositati nei tribunali?
Nel partito dei “Valori” e della “Questione Morale”, che io ho contribuito in quindici anni di impegno civile e politico, alla nascita e alla crescita, una risposta del genere sconforta fino a provocare in me una profonda indignazione. Una tale risposta, dal partito che dovrebbe trattare, certe questioni, in modo preciso, chiaro, serio ed inequivocabile, genera il convincimento che il neo eletto “Collegio di Garanzia” assume più il ruolo di “Collegio di Garantismo” ad esclusivo uso e consumo della parte che lo ha eletto e al servizio di chi ha forti influenze su Roma.
Può un “Collegio di Garanzia” usare il termine “IRRICEVIBILE”. Termine usato, guarda caso, anche da Berlusconi alla domanda circa le sue dimissioni. “DOMANDA IRRICEVIBILE”.
L’art. 10 dello statuto regionale, peraltro nemmeno adottato dal Congresso Regionale Pugliese, detta i compiti del “Collegio Regionale di Garanzia” e, quindi, non abbisogna di regolamenti atti ad escludere uno dei componenti oppure a fornire arbitri interpretativi a chiunque.

Art. 10 dello Statuto Regionale della Puglia recita:
1. Il Collegio di Garanzia in quanto organo di controllo e garanzia:
a) giudica ed eventualmente censura qualunque comportamento posto in essere in violazione delle norme del presente Statuto;
b) “dirime collegialmente” tutte le controversie inerenti l’organizzazione e le attività sociali insorgenti tra i soci e tra questi e gli Organi Statutari;
c) controlla la regolarità dell’amministrazione e la gestione del patrimonio esprimendo pareri sui bilanci ed i conti consuntivi.
2. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea Regionale. Al suo interno i membri effettivi eleggono il presidente.
3. Costituisce collegio perfetto, è convocato dal Presidente, eletto al suo interno, e delibera a maggioranza assoluta secondo principi di equità, con lodo impugnabile entro trenta giorni innanzi al Collegio Nazionale di Garanzia.
4. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza legittimo e comprovato impedimento, comporta la decadenza di diritto dalla carica; in tal caso il Coordinamento Regionale elegge il supplente che rimane in carica fino al successivo Congresso Regionale.

In virtù del fatto che lo Statuto Regionale non è stato approvato in sede Congressuale, motivo per cui si ravvisano gli estremi di una invalidazione dello stesso Congresso, allora sarebbe opportuno adottare l’art. 14 dello statuto Nazionale.
Non si capisce da dove nasce la necessità di produrre un ulteriore regolamento interno al Collegio di Garanzia.
Qui sorge spontanea una domanda: chi deve verificare che sia attuato quanto è scritto al punto 25 della risoluzione finale dell’Esecutivo Nazionale del 14/15 gennaio 2011? “assicurare che le commissioni di garanzia siano composte da iscritti che abbiano dimostrato attitudine all’imparzialità e all’autonomia di giudizio”.

Cordiali Saluti.
Pino Delle Noci

1 commenti:

Anonimo ha detto...

ma il Sig. Delle Noci,quando ha imbarcato la Signora Anna Rita Prencipe ,ERA o NON ERA a conoscenza della situazione giudiziaria di quest'ultima?Diciamoci la verità!Te la sei imbarcata per puro calcolo elettorale(VOTI),salvo poi.....il diavolo fa le pentole e non i coperchi .Oggi Delle Noci vorrebbe fare il santarellino ,contro la Prencipe,ma quanti dll'IDV sono IMMACOLATI,come vorrebbe farci credere ,compreso lui medesimo?

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