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lunedì 4 giugno 2012

Manfredonia: Divieto di bruciare stoppie o paglie, in particolare, nei centri urbani, vicino strade e ferrovie

Il caldo comincia a caratterizzare le nostre giornate ed in questi momenti diventa più frequente che accadano episodi come quello avvenuto nel primo pomeriggio di domenica, nella parte di via Gargano che conduce all'esterno della città, con sterpaglie che prendono fuoco cagionando situazioni di pericolo oltre che di disagio per i cittadini che risiedono nelle prossimità di tali zone.
Il Sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, ha fatto suo il Decreto del Presidente della Giunta Regionale così come previsto dall'art.17 che fa obbligo ai Sindaci di diffonderne il contenuto anche mediante apposita Ordinanza, e porta all'attenzione di tutti che è stato individuato nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre 2012 il momento di massima pericolosità per gli incendi che possono interessare le aree boscate, cespugliate, a pascolo ed arborate e sono state disposte apposite direttive in tal senso.

Per senso civico, ma anche perché così è stabilito nel Decreto, chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne immediata comunicazione alle Autorità locali competenti
Inoltre i proprietari, gli affittuari ed i conduttori di campi a coltura cerealicola, una volta terminate le operazioni di mietitrebbiatura, devono realizzare una fascia protettiva entro e non oltre il 15 luglio prossimo, perimetralmente alla superficie coltivata, che deve essere sgombra da ogni residuo di vegetazione per una larghezza di almeno quindici metri.
E' altresì vietato bruciare stoppie o paglie, nonché la vegetazione presente al termine di prati naturali, entro cento metri dal limite delle aree cespugliate, arborate e a pascolo, i centri abitati e residenziali, le aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria. 
Previsto e stabilito l'obbligo dei proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi di eseguire l'apertura, il ripristino, il diserbo e la ripulitura dei viali parafuoco.

Anche i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture insistenti su aree urbane o rurali che siano esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono obbligati a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno quindici metri. 
Tale fascia deve essere necessariamente sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione ed ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile. 
I soggetti predetti hanno l'obbligo ulteriore di adottare idonei sistemi di difesa antincendio, in base alle normative vigenti, e quello di predisporre apposita cartellonistica che indichi le vie di fuga e i punti di raccolta (che dovranno essere mantenuti costantemente liberi ed accessibili).

Il Comando di Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza dell'Ordinanza in questione. 
Le sanzioni previste per i trasgressori consistono nel pagamento di una somma che va da un minimo di 1.032,91€ sino ad un massimo di 10.329,14€, a seconda degli articoli del Decreto Regionale n.335/2012 che si vanno a disattendere.


Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Manfredonia (FG)

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